Descrizione
L'’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della
legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori
temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro
il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per
l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e
potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.